Consulenza ed assistenza in giudizio per i problemi giuridici delle famiglie
Gli Avvocati Paola Rossi e Paolo de Bellis si occupano da molti anni di un delicato settore del diritto civile: il diritto di famiglia, che regola, attraverso un’ampia serie di norme, i rapporti giuridici esistenti tra persone che costituiscono un nucleo familiare, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli, i figli minori, di solito coinvolti nella conflittualità tra i genitori.
Gli Avvocati Rossi e de Bellis operano con la massima capacità di ascolto dei problemi dei clienti e assoluto rispetto della riservatezza nella trattazione delle situazioni più delicate che possono coinvolgere il nucleo familiare. Gli aspetti del diritto di famiglia trattati dallo Studio riguardano:
- Separazioni e Divorzi
- Modifiche delle condizioni di separazione e divorzio
- Affidamento minori nelle coppie non coniugate
- Limitazioni e decadenza della responsabilità genitoriale
- Regolamentazione degli aspetti economici a seguito della separazione e del divorzio (assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge, assegno divorzile)
- Riconoscimento figli naturali
- Dichiarazioni giudiziali di paternità
- Contratti di convivenza
- Controversie ereditarie e impugnazioni di testamenti
- Ricorsi per la nomina di amministratori di sostegno
SEPARAZIONE CONSENSUALE
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
SEPARAZIONE PER COPPIE DI FATTO
ASSISTENZA LEGALE NELLE CRISI FAMILIARI E NEL DIRITTO MINORILE
Il Diritto di famiglia regola tutti i rapporti esistenti tra i componenti di un nucleo familiare. Le crisi familiari, con conseguenti separazioni e con il coinvolgimento spesso doloroso dei minori, sono questioni complesse che l’Avv. Paola Rossi e l’Avv. Paolo de Bellis seguono con particolare sensibilità e attenzione, grazie anche ai costanti aggiornamenti professionali in materia.
Lo Studio offre consulenza ed assistenza in giudizio presso il Tribunale ordinario, che è competente in materia di separazioni, divorzi, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, affidamento di minori figli di genitori non coniugati, ed il Tribunale per i Minorenni, competente in materia di adozioni, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale.
L’avv. de Bellis svolge inoltre attività professionale di assistenza in giudizio presso il Tribunale per i Minorenni nel settore del diritto penale minorile, cioè in tutti i casi in cui un minore si trova ad essere indagato o imputato per un reato.
Separazione consensuale
La separazione consensuale è una procedura giuridica alla quale i coniugi ricorrono di comune accordo e viene attuata mediante il deposito in Tribunale di un ricorso congiunto da parte dei coniugi, per definire sia le condizioni economiche, sia l’affidamento e la collocazione dei figli, come conseguenza dell’interruzione del rapporto matrimoniale.
Nel caso di separazione consensuale, dopo sei mesi ciascuno dei coniugi può chiedere una pronuncia di divorzio, ai sensi dell’art. 3 n. 2 lettera b della Legge n. 898/1970.
Separazione GIUDIZIALE
La separazione giudiziale è un procedimento civile che viene attuato quando non è possibile raggiungere un accordo tra i coniugi sulle condizioni di separazione; in tal caso, il coniuge che ha interesse a proporre la separazione deposita un ricorso in Tribunale, mediante l’assistenza di un legale, nel quale si espongono le ragioni della crisi coniugale e si chiede che sia il Giudice a decidere su ogni questione, sia relativa ai figli, sia concernente la situazione economica e l’assegnazione della casa coniugale. La separazione giudiziale è quindi un passaggio più doloroso e più lungo della separazione consensuale perché rivela che le posizioni dei coniugi a livello di accordi sul mantenimento economico e affidamento dei figli sono completamente inconciliabili.
Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione giudiziale può inoltre stabilire in specifiche circostanze quale coniuge è responsabile della crisi che ha provocato la separazione a causa del suo comportamento contrario ai doveri giuridici stabiliti dal vincolo matrimoniale, in conformità all’articolo 151 del Codice Civile.
Per chiedere il divorzio, dopo la sentenza di separazione sarà necessario il decorso di un anno.
La procedura CON negoziazione assistita
Il D. Legge n.132/2014 convertito in legge 162/2014 consente ai coniugi di separarsi o divorziare senza necessità di ricorrere al tribunale, ma semplicemente con l’assistenza dei rispettivi legali. Sarà compito dei legali chiedere alla Procura della Repubblica l’autorizzazione (in caso di figli minori) o il nulla-osta (in caso di assenza di figli) sull’accordo raggiunto dai coniugi.
Tale procedura può essere adottata anche nel caso di coppie non coniugate per la regolamentazione dei rapporti relativi ai figli.
Separazione per le coppie di fatto
Le coppie di fatto sono formate da due persone conviventi, ma non sposate. Di conseguenza, possono separarsi senza ricorrere a un giudice, e occorre precisare che questo principio legale è valido anche in caso la convivenza sia stata formalizzata in Comune, iscrivendosi all’anagrafe come un unico nucleo familiare. Tuttavia, l’intervento dell’avvocato civilista è necessario per orientare la coppia di ex conviventi a livello legale, sia sul piano economico, sia per l’affidamento dei figli e può essere necessario l’intervento di un giudice che deve stabilire come ripartire i beni economici (appartamento, auto, conto corrente ecc.).
Inoltre, il giudice stabilisce solitamente che, se ci sono figli minorenni, oppure maggiorenni che non possono mantenersi economicamente, il genitore che vivrà con i ragazzi può ottenere l’assegnazione dell’appartamento, anche nel caso che tale immobile sia di proprietà esclusiva dell’ex partner.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Sia nel caso di genitori uniti in matrimonio, sia per le coppie di fatto, l’affidamento dei figli è solitamente condiviso e coinvolge quindi entrambi i genitori; i figli hanno il diritto alla bigenitorialità, cioè ad avere rapporti costanti con entrambi i genitori, ed i genitori dovranno prendere insieme le decisioni che riguardano i figli, sia per quanto concerne la loro salute, l’educazione, l’istruzione, l’attività sportiva, ecc. Solo nel caso in cui fosse dimostrabile che il comportamento di uno dei genitori sia nocivo per il benessere dei bambini, il giudice stabilirà l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.
Dall’affidamento, che riguarda la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, va distinta la collocazione dei minori, presso quale genitore gli stessi dovranno vivere; in ogni caso, proprio per garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità, dovrà essere garantito un rapporto costante con l’altro genitore, mediante un regime di visita calibrato sulle specifiche esigenze del minore e sulle eventuali esigenze lavorative del genitore.
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